La Sezione Musica La Sezione Musica amministra i diritti relativi alle opere musicali, con o senza testo letterario, sia di genere classico che leggero. Per quanto riguarda le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette, le riviste ecc., affidate alla tutela delle Sezioni Lirica e DOR, la Sezione Musica tutela i "brani staccati", utilizzati autonomamente rispetto alle opere drammatico-musicali nella loro versione integrale. La Sezione Musica amministra i diritti di pubblica esecuzione delle opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i diritti di riproduzione meccanica delle opere. Non sono invece amministrati dalla Sezione altri tipi di diritti, come quelli di riproduzione a stampa delle opere musicali e/o dei relativi testi ed i diritti di sincronizzazione. Chiunque utilizzi pubblicamente opere musicali tutelate ed amministrate dalla Sezione Musica è obbligato ad ottenerne la preventiva autorizzazione. L’utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato (Legge diritto d’autore). Per quanto riguarda il diritto connesso sulle edizioni critiche di opere musicali di pubblico dominio, il servizio di incasso dei compensi per le pubbliche utilizzazioni viene svolto dalla Sezione Lirica su apposito mandato. Sempre dalla Sezione Lirica viene svolto anche, su apposito mandato, il servizio di incasso dei compensi relativi al noleggio delle partiture o di altri materiali musicali. Perché associarsi? L'adesione alla SIAE non è obbligatoria. Gli autori ed editori di opere musicali hanno la piena facoltà di amministrare personalmente i diritti di cui sono titolari, organizzandosi autonomamente per conoscere dove e quando le loro opere vengono eseguite, rilasciando di volta in volta le autorizzazioni necessarie e stabilendo le relative tariffe. Nei fatti, tuttavia, una tale possibilità è assai difficilmente realizzabile. L’adesione alla SIAE consente di avere a disposizione una organizzazione capillare, in Italia e nel mondo, che provvede a seguire le utilizzazioni delle opere ovunque e comunque avvengano, a rilasciare le necessarie autorizzazioni, a riscuotere i compensi e a suddividerli tra tutti gli aventi diritto. Si tratta quindi di un servizio che, nei fatti, è irrinunciabile per gli autori e gli editori, tanto che organizzazioni come la SIAE esistono pressoché in tutti i Paesi. Aderendo alla Sezione Musica della SIAE e dichiarando le opere destinate alla pubblica utilizzazione, gli autori e gli editori le affidano l’amministrazione dei propri diritti, per la pubblica esecuzione, la diffusione e la riproduzione meccanica delle opere, con la sola eccezione di alcuni tipi di diritti di sfruttamento (abbinamento pubblicitario, riproduzione grafica) e dei diritti morali di autore che hanno natura personale. Come tutelare le opere? L’autore o il suo avente causa può esercitare personalmente i diritti riconosciuti dalla Legge, oppure affidarne la tutela alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (art. 180 della Legge 22/4/1941, n.633) con un rapporto che può essere: di “associazione”, se si tratta di autori italiani o di paesi membri dell’Unione Europea di “mandato” se si tratta, invece, di autori non appartenenti all’Unione Europea. Chi abbia i requisiti per il riconoscimento della qualità di “associato”, se lo desidera, può optare per quella di “mandante”. Solo agli “associati” è attribuito il diritto di elettorato attivo (votare) e passivo (candidarsi e votare) per la costituzione degli Organi Sociali. Nelle pagine relative a ciascuna qualifica, sono precisate le procedure da seguire per associarsi o per conferire il mandato. Autore dei testi o compositore L’autore che chiede la tutela della SIAE per opere di competenza della Sezione Musica con le qualifiche di: Autore della parte letteraria Compositore dovrà presentare: se cittadino dell’Unione Europea: la domanda di associazione oppure la domanda di mandato nel caso non desideri associarsi; se cittadino non appartenente all’Unione Europea: la domanda di mandato; per i minori la domanda deve contenere anche i dati anagrafici, il codice fiscale e la firma di chi esercita la potestà il consenso per il trattamento dei dati personali; la dichiarazione di almeno un'opera, mediante l'apposito bollettino, insieme ad un esemplare dello spartito ed all'eventuale testo. I testi letterari possono essere dichiarati soltanto se completi della parte musicale. Il fac-simile del bollettino non può essere utilizzato al posto dell'originale stampato su cartoncino, che può essere richiesto agli Uffici periferici della SIAE o agli Uffici della Direzione Generale mediante il fac-simile stesso; la ricevuta dei versamenti previsti per i cittadini dell’Unione Europea che decidano di associarsi per i cittadini dell’Unione Europea che decidano di conferire mandato di tutela per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea la comunicazione delle modalità di pagamento; la fotocopia di un documento di identità non scaduto da cui risultino chiaramente i dati anagrafici e la cittadinanza. Estensione di tutela L’autore che sia già associato può ottenere la tutela anche per altre qualifiche, presentando apposita domanda di estensione di tutela e adempiendo alle formalità previste per la qualifica che desidera conseguire Per l’estensione non è richiesto alcun pagamento aggiuntivo. Il mandante che desideri la tutela anche per altre qualifiche dovrà inviare la domanda di mandato e adempiere alle formalità previste per la qualifica richiesta. Editori Per essere ammesso nella categoria Editori di opere assegnate alla Sezione Musica l'interessato dovrà presentare: Richiesta di preventivo benestare per la denominazione (o ragione sociale) che l’Azienda intende adottare, per evitare che vi possa essere confusione con altre imprese editoriali già iscritte alla Società stessa o a Società straniere che hanno rapporti di reciproca rappresentanza con la SIAE, e versamento del diritto di segreteria che la Società trattiene qualunque sia l’esito della pratica. Il versamento può essere effettuato sul c/c postale N. 641001, intestato a "Società Italiana degli Autori ed Editori - ROMA (Eur)"; Attenzione: la denominazione (o ragione sociale) riconosciuta dalla SIAE deve corrispondere all’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, non al marchio od all’insegna utilizzati per l’attività editoriale. Domanda su apposito modulo, firmata dal titolare della ditta (o dal legale rappresentante della società) e versamento della tassa di conferimento del mandato. Il versamento può essere effettuato a mezzo vaglia postale, assegno circolare o sul c/c postale N. 641001, intestato a "Società Italiana degli Autori ed Editori - ROMA (Eur)"; Se l’Azienda è costituita in forma di Società: atto costitutivo e statuto dai quali risulti che la Società svolge attività editoriale nel campo della musica (in originale o in copia autenticata); Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa, che attesti l'iscrizione nel Registro delle Imprese e il possesso del numero di codice fiscale e della partita IVA; se, invece, si tratta di Ditta individuale: Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante dell’Impresa, che attesti l’iscrizione nel Registro delle Imprese e il possesso del numero di codice fiscale e della partita IVA. Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante dell’Impresa, che attesti la nascita, la cittadinanza e l’esistenza o meno di condanne penali e di altri provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale Se il Rappresentante Legale é cittadino straniero, non appartenente all’Unione europea, al posto della dichiarazione sostitutiva può essere presentata una dichiarazione con firma autenticata da un notaio (se in Italia) oppure controfirmata dal Consolato d’Italia competente (se all’estero) da cui risulti l’inesistenza di cause di ineleggibilità ad amministratori di società (art. 2382 del Codice Civile italiano). Dichiarazione di almeno un’opera di cui la Casa editrice musicale abbia acquisito i diritti di utilizzazione economica in qualità di editore originale. A tal fine, unitamente all’esemplare dell’opera, dovranno essere presentati l’apposito bollettino di dichiarazione e il contratto di edizione (in carta bollata da € 10,33 utile per la registrazione) stipulato con gli autori interessati. Il fac-simile del bollettino non può essere utilizzato al posto dell’originale stampato sul cartoncino, che può essere richiesto agli uffici periferici della SIAE o agli uffici della Direzione Generale mediante il fac-simile stesso. La Casa Editrice musicale dovrà provvedere inoltre al versamento del primo contributo annuo secondo le modalità di cui al punto 2). Questo versamento sarà dovuto ogni anno. N.B.: per l’esibizione dell’autocertificazione, si ricorda che il D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 prevede una responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi. Successione a causa di morte di associati alla SIAE o mandato postumo Documenti che gli interessati debbono inviare al Servizio Iscritti e Soci: Atto di notorietà, redatto da un notaio, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da cui risulti: cognome, nome, stato civile e data di morte dell’ex associato; specie della successione: testamentaria o legittima; cognome, nome, luogo e data di nascita degli eredi legittimi, testamentari, legittimari, legatari, loro attuale domicilio e quota di partecipazione alla successione; cognome e nome del legale rappresentante degli eventuali eredi minori, interdetti o inabilitati; data dell’eventuale matrimonio, cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio del coniuge superstite (precisare se di prime o seconde nozze); se sia stata o meno pronunciata, contro il coniuge superstite, sentenza di separazione o di divorzio in qualsiasi Paese o sentenza di annullamento di matrimonio (in caso affermativo, indicare gli estremi della sentenza stessa) passata in giudicato al momento dell’apertura della successione; generalità e data di nascita del coniuge divorziato (o, se defunto, anche la data di morte), qualora si fosse verificato un precedente matrimonio; in presenza di testamento, che lo stesso non risulta impugnato né opposto; che, all’infuori delle persone citate nell’atto, non esistono altri aventi diritto alla successione; che il documento è redatto ad uso iscrizione alla SIAE degli eredi ed implica l’accettazione dell’eredità del dante causa da parte degli stessi. N.B.:- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se inviata per corrispondenza, dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante. Qualora sia redatto all’estero, l’atto di notorietà dovrà essere corredato di una traduzione in lingua italiana autenticata dal Consolato d’Italia, che dovrà attestarne la conformità all’originale. Copia autenticata dell’eventuale atto di rinunzia all’eredità da parte di qualcuno dei chiamati alla successione. Copia autenticata del verbale di pubblicazione dell’eventuale testamento da cui risulti che lo stesso non è stato impugnato né opposto. Copia legale dell’eventuale sentenza di divorzio o annullamento di matrimonio. Delega (in carta bollata e con firme autenticate), in caso di più aventi diritto alla successione, che nomini presso la SIAE un comune rappresentante. Questa delega (da compilare a scelta: delega che include anche la facoltà di incasso, oppure delega ai soli fini amministrativi), in cui è opportuno indicare la quota di partecipazione all’eredità, deve essere conferita ad uno dei coeredi concorrenti alla successione stessa o ad una persona estranea, tenendo presente che, in questa seconda ipotesi, la domanda di cui al successivo punto 8 dovrà essere intestata a " Comunione eredi di ……………….", rappresentata ed amministrata da … ( cognome e nome del rappresentante). Se l’atto è redatto all’estero, le firme dovranno essere vistate per l’autentica dal Consolato d’Italia (v. N.B. del punto 1). Nel caso in cui il dante causa risultasse titolare di una Azienda Editrice (Ditta Individuale) iscritta alla SIAE, la delega degli eredi dovrebbe riferirsi anche alla Ditta medesima, con l’indicazione della denominazione. Decreto di nomina dell’eventuale tutore degli eredi minori o interdetti e dell’eventuale curatore degli eredi minori, emancipati o inabilitati, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Provvedimento del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore od il curatore, o il richiedente nel caso di cui al 1° comma dell’art. 321 del Codice Civile, ad accettare la eredità, la donazione od il legato ed a riscuotere i proventi maturati e da maturare a favore del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato. Nel caso di genitore esercente la potestà, è richiesta soltanto l’autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere i proventi già maturati e quelli che matureranno a favore del minore. Domanda di ammissione alla SIAE debitamente compilata in tutte le sue voci e firmata dall’erede o, in caso di più interessati, dal loro rappresentante. Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il luogo, la data di nascita e la cittadinanza dell’erede o del rappresentante degli eredi. Ricevuta dei versamenti previsti. Nel caso di mandato postumo (che ricorre se l’autore non era associato) l’erede o il rappresentante eredi dovrà, inoltre, dichiarare le opere dell’autore utilizzando l’apposito bollettino di dichiarazione Il fac-simile del bollettino non può essere utilizzato al posto dell’originale stampato su cartoncino, che può essere richiesto agli Uffici periferici della SIAE o agli uffici della Direzione Generale mediante il fac-simile stesso. Modalità di deposito Gli associati alla Sezione Musica sono obbligati a dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbiano od acquisiscano diritti. La dichiarazione dell’opera deve essere effettuata dagli associati alla Sezione Musica che abbiano partecipato alla creazione dell’opera o ne siano editori o sub-editori, anche se all’opera abbiano collaborato o siano interessati autori o editori non associati alla Sezione Musica della SIAE. Opere interamente originali Per la dichiarazione deve essere presentato, per ciascuna opera, un bollettino di dichiarazione (modello 112). Il bollettino deve essere corredato da un esemplare manoscritto o stampato dell'opera, completo della parte letteraria e almeno della linea melodica della parte musicale. E’ interesse degli associati depositare un esemplare quanto più completo possibile per l’identificazione del brano. NB: Non è consentita la dichiarazione e il deposito di soli testi letterari non ancora posti in musica. Per i generi musicali non trascrivibili, come la musica elettronica o concreta, è consentito il deposito di una registrazione. Eccezionalmente è anche consentito il deposito della registrazione, in luogo della partitura, per le sole opere di musica sinfonica o da camera. Gli esemplari delle opere devono recare i nominativi di tutti gli autori con la specifica del loro apporto creativo: tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati nel bollettino di dichiarazione. Opere straniere in sub-edizione Il deposito dell’esemplare dell’opera non è richiesto per le opere straniere dichiarate da editori associati alla SIAE come sub-editori per l’Italia. Per le opere straniere in sub-edizione è inoltre possibile effettuare il deposito informatico delle opere. Elaborazioni di opere preesistenti Non sono accettate in amministrazione dalla Sezione Musica, ai fini sociali, le elaborazioni di carattere creativo di opere musicali preesistenti che siano ancora nel termine di tutela legale (70 anni dopo la morte dell’ultimo dei coautori) E’ tuttavia consentito l’adattamento in lingua italiana del testo di opere straniere. In tal caso, per le opere in sub-edizione, al bollettino mod.112 deve essere accluso il solo testo adattato. Per gli adattamenti italiani di opere straniere non in sub-edizione invece è necessario effettuare il deposito secondo le modalità previste per le opere interamente originali, con l’aggiunta di un documento di autorizzazione all’adattamento rilasciato dagli aventi diritto sul brano originale. E’ anche consentito l’abbinamento di testi letterari o poetici preesistenti e tutelati a musiche originali, con le modalità previste per il deposito delle opere interamente originali e l’aggiunta di un documento di autorizzazione rilasciato dagli aventi diritto sul testo letterario o poetico da utilizzare. È consentita la dichiarazione e il deposito di elaborazioni creative di opere preesistenti di dominio pubblico . In tal caso, oltre al bollettino di dichiarazione mod. 112 e all’esemplare dell’elaborazione, dovrà essere presentato un esemplare dell’opera originale elaborata e l’apposito modello 150. Dovrà inoltre essere versata per ciascuna elaborazione una tassa istruttoria. La documentazione relativa all’elaborazione sarà quindi sottoposta all’esame di una apposita Commissione Tecnica che provvederà all’analisi degli interventi effettuati sull’opera originale ed all’assegnazione delle quote dei diritti. Dove effettuare il deposito I bollettini di dichiarazione, insieme all’esemplare dell'opera, possono essere inviati via posta alla SIAE, Sezione Musica, Ufficio Documentazione - Viale della Letteratura, 30 - 00100 ROMA. Si consiglia di inviare la documentazione a mezzo raccomandata A.R. I depositi possono anche essere effettuati con consegna diretta presso gli Sportelli Autori della Direzione Generale, Sezione Musica, in Roma, Viale della Letteratura 30 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30; il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16), o presso le seguenti Sedi Regionali SIAE: Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma. Come compilare il bollettino di dichiarazione Per ciascuna composizione deve essere compilato un bollettino (mod. 112), utilizzando il modulo originale fornito dalle Sedi Regionali o dalla Direzione Generale della SIAE. Non possono essere utilizzati facsimili o fotocopie. Mediante un unico bollettino deve essere dichiarata la musica espressamente composta per un determinato film sonoro o per uno spettacolo teatrale (musiche di scena) indicando i titoli dei singoli brani staccati ed autonomi nello spazio "Annotazioni" sul retro del bollettino. Nella compilazione del bollettino occorre tener conto delle seguenti regole e modalità: Titolo: uno stesso autore o compositore non può depositare più opere aventi lo stesso titolo. La SIAE può chiedere la modifica di titoli che possano creare confusione con opere preesistenti. Lo spazio riservato al titolo originale deve essere compilato nel caso di opere straniere quando si effettui il deposito della versione italiana. Genere dell'opera: indicare il genere più attinente tra quelli elencati nella lista dei generi. Durata: indicare la durata di esecuzione del brano con la migliore approssimazione. Nominativi: riportare i nominativi completi, o gli pseudonimi o i nomi d'arte già registrati alla SIAE, di tutti gli aventi diritto dell'opera come autori, compositori, editori, ciascuno nell'apposito rigo con la sigla corrispondente all'apporto creativo come da legenda riportata sul bollettino. Indicare per ciascun nominativo il numero di posizione SIAE. Nel caso di aventi diritto iscritti a Società di Autori straniere indicare la Società di Autori di appartenenza. Devono essere indicati anche i nominativi degli eventuali coautori non associati né alla SIAE né ad altra Società di Autori, riservando comunque loro la quota di spettanza. In questo caso gli associati dichiaranti dovranno completare il deposito con una dichiarazione di liberatoria. Quote dei proventi: riportare la quota dei proventi che, in base all'accordo tra gli interessati, è assegnata a ciascun avente diritto, espressa in 24imi nella colonna relativa ai diritti di pubblica esecuzione ed espressa in 100imi nella colonna relativa ai diritti di riproduzione meccanica. Verificare che la somma di tutte le quote totalizzi rispettivamente 24/24 e 100/100. Gli interessati sono liberi di dividere tra loro il totale dei proventi secondo gli accordi stabiliti, salvo il rispetto delle quote minime, indicate nella tabella riportata sul retro del bollettino. Territorio: indicare "Tutto il mondo" oppure i singoli territori per i quali è valido lo schema di riparto delle quote. Diversi schemi di riparto per la stessa opera in diversi territori sono ammessi soltanto in presenza, per quei territori, di differenti titolari dei diritti in via derivata (es. adattatori in lingua locale, editori, sub-editori) ed in tal caso devono essere depositati bollettini di dichiarazione separati, ciascuno compilato in ogni sua parte, con l'indicazione del territorio di validità. Firme autografe: il bollettino deve essere firmato da tutti i dichiaranti, in carattere corsivo, utilizzando l'effettivo nome e cognome, con esclusione in questo caso di pseudonimi e nomi d'arte, pur se registrati alla SIAE. Non è richiesta la firma dei non associati alla SIAE. Identificativo musicale: devono essere trascritte nello spazio apposito, sul retro del bollettino, almeno le prime otto battute della linea melodica dell'opera, per l’immediata identificazione del brano. Cartolina-ricevuta: deve essere compilata dal mittente in ogni sua parte per la restituzione da parte degli Uffici con l'apposizione del numero di repertorio assegnato all'opera. Per ogni bollettino verrà restituita una sola cartolina-ricevuta al nominativo indicato nello spazio "mittente" sul retro, purché si tratti di uno dei dichiaranti dell'opera. La cartolina-ricevuta attesta soltanto la materiale ricezione del documento indipendentemente da eventuali irregolarità che verranno eventualmente comunicate dagli Uffici agli interessati. Avvertenze: Non potranno essere accettati bollettini di dichiarazione che rechino abrasioni o cancellature. Quanto dichiarato nei bollettini è reso ad un Ente Pubblico e, se non rispondente al vero – specie per i dati di paternità delle opere - potrà dar luogo alle sanzioni disciplinari previste, salvo più gravi responsabilità. La compilazione o sottoscrizione parziale o erronea del bollettino comporta la sua irregolarità con conseguenti ritardi nel perfezionamento del deposito. D. O. M. Dichiarazione informatica delle opere straniere in subedizione È stata introdotta una nuova modalità di dichiarazione delle opere musicali mediante supporto informatico (CD, floppy-disc, nastro magnetico, allegato e-mail) applicabile alle sole opere straniere controllate in Italia da sub-editori associati alla SIAE ed alle quali non partecipino altri aventi diritto aderenti alla SIAE (Delibera del Presidente della Società n. 43 del 5 maggio 1999). La procedura di dichiarazione informatica, limitata alle opere straniere in sub-edizione poiché per esse non è previsto l’obbligo del deposito dell’esemplare dell’opera, può essere attivata per la dichiarazione contestuale di almeno 200 titoli. Per esigenze operative e tecniche, si raccomanda di non effettuare invii informatici per un numero di titoli superiore a 2.000. La nuova procedura è finalizzata alla semplificazione degli adempimenti richiesti ed al miglioramento della qualità del servizio in termini di completezza e rapidità di aggiornamento degli archivi. Essa sostituisce integralmente la precedente modalità di pre-deposito su nastro. Lo speciale software per il deposito informatico (D.O.M.) è fornito gratuitamente dalla SIAE ai sub-editori associati che ne facciano richiesta. Per ulteriori informazioni l’Ufficio Documentazione della Sezione Musica. Modifiche a depositi già effettuati Se gli aventi diritto intendono modificare l’esemplare dell’opera, è sufficiente inviare la nuova partitura e/o il nuovo testo, firmati da tutti gli aventi diritto, facendo riferimento ai dati del deposito precedente (codice opera e titolo dell'opera). Nel caso gli aventi diritto intendano modificare il titolo dell'opera sarà necessario depositare un nuovo bollettino di dichiarazione mod. 112 indicando nell'apposito spazio i dati relativi al deposito precedente. Ugualmente, dovrà essere depositato un nuovo bollettino, facendo riferimento al deposito precedente, nel caso di ingresso tra i titolari dei diritti di uno o più editori. Nell’ipotesi di sostituzione o estromissione di un editore, al nuovo bollettino di dichiarazione dovrà essere allegata la rinuncia scritta dell'editore uscente, oppure l'atto di cessione o di vendita dell'opera. Non è consentita l’estromissione di uno o più coautori. Invece, l'ingresso di nuovi coautori rispetto al primo deposito dell'opera potrà essere accettato solo se giustificato da modifiche apportate alla struttura dell'opera che risultino dal nuovo esemplare. Insieme all'esemplare dell'opera modificata o integrata docrà essere trasmessa l'apposita dichiarazione di nuovo apporto creativo Incasso dei diritti La Sezione Musica rilascia licenze-tipo per tutto il repertorio amministrato ed applica tariffe generali diverse a seconda dei tipi di utilizzazione ma non differenziate per la singola opera. Per quanto riguarda i diritti di pubblica esecuzione delle opere musicali, la Sezione Musica rilascia ai vari utilizzatori del repertorio (organizzatori di concerti, spettacoli o trattenimenti, emittenti radiofoniche e televisive ecc.) licenze in base a cui l’organizzatore può utilizzare qualunque opera faccia parte del repertorio tutelato dalla Società. Da parte sua, l’utilizzatore deve versare, per diritti d’autore, una quota percentuale dell’incasso dello spettacolo o intrattenimento (inclusi i proventi indiretti, come ad esempio le sponsorizzazioni o la pubblicità), salvi comunque dei minimi garantiti. Le tariffe applicate sono molteplici e distinte a seconda dei tipi di utilizzazione ma fondamentalmente, seguono il principio generale del versamento, come compenso, di una aliquota del 10% sugli introiti conseguiti dall’organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi da pubblicità, sponsor e contribuzioni, quando collegati all’evento, e, comunque, questi ultimi proventi considerati NON interamente bensì in quota parte. Negli eventi in cui la musica ha una funzione solo complementare nell’ambito dello spettacolo, ad esempio negli spettacoli cinematografici e teatrali, le aliquote di compenso sono inferiori (2,10% per gli spettacoli cinematografici e 3.33% per quelli teatrali) o, ancora negli spettacoli circensi l'aliquota è del 4%. Nei casi di spettacoli gratuiti o per i quali non sia possibile identificare proventi specifici, i compensi vengono determinati in somma fissa avendo come parametro di riferimento la capienza del locale o le presenze verificate. Dopo l’evento, l’utilizzatore deve obbligatoriamente, consegnare alla SIAE il programma dettagliato delle opere musicali effettivamente utilizzate (la compilazione è prevista per legge). In base a questo documento viene effettuata la ripartizione dei diritti incassati, secondo quanto disposto dall'Ordinanza di Ripartizione in vigore. Per la diffusione di musica d’ambiente in pubblici esercizi, mediante apparecchi radio o tv o riproduttori, vengono riscossi compensi forfettari in abbonamento. Per questo tipo di utilizzazioni non sono richiesti i programmi musicali e i compensi sono ripartiti agli associati in forma indiretta. Per conoscere la tariffa specifica in base alla tipologia dello spettacolo o dell’intrattenimento contattare l’ufficio SIAE territoriale consultando le pagine sulla “SIAE in Italia”. Nel caso dei diritti di diffusione radiofonica e televisiva (nazionale, locale e satellitare), l’emittente, a cui é stata rilasciata la licenza per l'utilizzazione del repertorio, corrisponde per diritti d’autore una aliquota percentuale dei propri introiti, che varia fino ad un massimo del 7% per le emittenti radiofoniche e del 4,75% per quelle televisive a seconda del tipo di palinsesto ideato dall'emittente. Le principali emittenti pubbliche e private devono inviare programmi dettagliati delle proprie trasmissioni, in base a cui i compensi incassati vengono distribuiti alle opere musicali utilizzate secondo i criteri stabiliti dall'Ordinanza di Ripartizione in vigore, che tengono conto di vari parametri, tra cui il tipo di programma, l’ampiezza della diffusione, l’orario notturno o diurno del programma, il ruolo protagonista o complementare svolto dalla musica nell’ambito del programma, ecc. Per quanto riguarda i diritti di riproduzione meccanica , cioè quelli relativi alla riproduzione delle opere su dischi, nastri, video e supporti analoghi, il Produttore cui é stata rilasciata la licenza per la riproduzione delle opere, corrisponde per ogni copia un compenso in percentuale sul prezzo di vendita praticato dal grossista al rivenditore. Attualmente la misura del compenso per i supporti discografici (CD, Cassette, LP) è del 9.009% del prezzo così definito, secondo quanto stabilito in sede internazionale tra le associazioni delle Società di Autori (BIEM) e dei Produttori fonografici (IFPI). Sono previste tariffe diverse per i supporti video, che variano, a seconda del contenuto del supporto, dal 2,10 (film) al 10% (concerti e video-musicali) del prezzo del supporto al rivenditore. I compensi riscossi in base a queste tariffe sopra indicate vengono poi suddivisi, al netto della provvigione SIAE, tra le opere riprodotte nel supporto in base alla relativa durata. In via generale le misure dei compensi (tariffe) sono stabilite dagli organi sociali, che rappresentano gli autori e gli editori associati e vengono concordate, con accordi rinnovati periodicamente, con le organizzazioni e associazioni che rappresentano i vari settori di utenza a livello nazionale. All’estero, gli incassi per l’utilizzazione delle opere del repertorio affidato alla Sezione Musica sono effettuati, in base a contratti di rappresentanza, dalle Società di Autori locali. Ciascuna Società straniera agisce secondo le proprie regole e tariffe, seguendo un criterio comune per gli associati alla SIAE e per i propri. Per i dati relativi agli incassi dell’anno in corso si rinvia al Rapporto Musica pubblicato in questo sito, in cui sono riportate anche le provvigioni sociali applicate per i diversi settori di utilizzazione delle opere. Ripartizione dei diritti Ai fini della ripartizione dei compensi incassati tra le opere utilizzate, le utilizzazioni del repertorio sono raggruppate in sei Classi: Classe I - Balli e concertini Classe II - Film di lungometraggio, telefilm, film pubblicitari, documentari Classe III - Diffusione radiofonica e televisiva (escluse le utilizzazioni di Classe II) Classe IV - Esecuzioni pubbliche non comprese nelle altre Classi Classe V - Riproduzioni meccaniche e registrazioni Classe VI - Reti telematiche e/o di telecomunicazione Le norme di ripartizione sono contenute nell’"Ordinanza di Ripartizione", adottata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base al parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione della Sezione Musica. I criteri di ripartizione sono previamente approvati dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali. In generale, si possono distinguere le seguenti modalità di ripartizione dei compensi incassati: ripartizione analitica diretta, che distribuisce i compensi percepiti per una determinata manifestazione alle opere utilizzate nel corso della stessa, come indicate nel relativo programma musicale; ripartizione indiretta, che distribuisce i compensi percepiti per determinate utilizzazioni a tutti gli associati della Sezione Musica le cui opere risultino utilizzate, nello stesso periodo, in settori diversi ma con caratteristiche di affinità di repertorio rispetto a quelli per cui è stato realizzato l’incasso. Questa modalità di ripartizione viene utilizzata in genere per gli incassi non abbinati direttamente a programmi musicali, sia per ragioni tecnico-operative che per economicità. Così, ad esempio, non è prevista la consegna di programmi musicali per l’utilizzazione di musica nei pubblici esercizi mediante apparecchi in abbonamento come radio, TV, lettori di dischi o nastri ecc.. ripartizione a campione, che distribuisce i compensi incassati in un determinato settore solo a quelle opere che siano state rilevate mediante opportuni criteri di selezione statica che ne assicurino la rappresentatività del campione. Attualemente la ripartizione a campione è effettuata soltanto nel settore del ballo con strumento meccanico (classe I BSM). Il campione, in questo settore, è costituito dalle opere eseguite negli intrattenimenti in cui è stata compiuta una rilevazione o per i quali è stato estratto il relativo programma musicale. La scelta delle manifestazioni prese a base del campione è effettuata con criteri di selezione statistica, che ne assicurano la rappresentatività. L’individuazione dei programmi musicali da prendere a base del campione è effettuata con criteri che garantiscano la casualità dell’estrazione. Note sulla normativa di ripartizione in vigore Le Ordinanze di Ripartizione vengono pubblicate sul Bollettino Sociale della SIAE. In base alla normativa in vigore, per le pubbliche esecuzioni di opere musicali (Classi I e IV), è generalmente prevista una ripartizione analitica diretta, in base al relativo programma musicale, che riporta il dettaglio delle opere effettivamente utilizzate nell’ambito dello spettacolo. Il programma musicale viene compilato da chi dirige l’esecuzione (capo-orchestra) e consegnato dall’organizzatore dello spettacolo. Per alcuni settori, il programma musicale riporta anche la durata dell’esecuzione di ciascuna opera. La durata dell’esecuzione costituisce, infatti, un elemento fondamentale per la valorizzazione delle opere eseguite nei settori della musica di accompagnamento a spettacoli teatrali e dei concerti di musica classica e jazz. Anche per le utilizzazioni di Classe II (film, telefilm ecc.) e di Classe V (dischi, nastri e altri supporti), l’Ordinanza in vigore stabilisce che la ripartizione dei relativi incassi sia effettuata in base alla durata delle opere inserite rispettivamente nella colonna sonora o nel supporto. Per quanto concerne le diffusioni radiotelevisive (Classe III e Classe V - diritti di registrazione), le ripartizioni analitiche, se effettuate, tengono conto non solo della durata dell’esecuzione dell’opera, ma anche della funzione della musica all’interno del programma radiotelevisivo (musica protagonista, di commento, complementare ed identificativa), dell’ampiezza (nazionale, regionale, locale) e dell’orario della diffusione (programma diurno o notturno). Nell’ambito della Classe VI – recentemente istituita - relativa alle utilizzazioni di musica su reti telematiche o di telecomunicazione, la ripartizione dei compensi è effettuata in base ai report consegnati periodicamente alla SIAE dai content provider. Per il downloading a pagamento, la ripartizione viene effettuata in relazione all’importo versato dagli utenti per l’utilizzazione di ciascuna composizione tramite il sito. Rendicontazione e liquidazione dei compensi La Sezione Musica effettua ogni anno due ripartizioni semestrali: entro il mese di gennaio vengono rendicontate e liquidate agli associati le utilizzazioni relative al primo semestre dell’anno precedente ed entro il mese di luglio quelle relative al secondo semestre dell’anno precedente. Fanno eccezione le utilizzazioni radiotelevisive (Classe III e V diritti di registrazione), rendicontate un semestre dopo le altre, a causa dei maggiori tempi tecnici di lavorazione. In base all’art. 91 del Regolamento Generale, la Società può concedere anticipi sulle ripartizioni in corso agli associati che ne facciano richiesta. Programmi musicali Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all’Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore), come ribadito nei "Permessi di esecuzione" rilasciati dalla SIAE. Il Programma musicale riporta l’elenco dei brani eseguiti nel corso dello spettacolo o intrattenimento - dal vivo o con strumento meccanico - e costituisce il documento base utilizzato per attribuire agli aventi diritto i proventi incassati dalla SIAE per l’utilizzazione delle opere musicali. Le infrazioni nella compilazione del Programma Musicale comportano per l’organizzatore dello spettacolo o intrattenimento l’applicazione delle penali previste dal Permesso di esecuzione e per gli associati alla SIAE che firmano il Programma l’applicazione di sanzioni disciplinari. La falsificazione del Programma Musicale può configurare ipotesi di reato. La Sezione Musica utilizza tre modelli di Programma Musicale: Modello 107/OR (colore rosso) - esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori; concertini; pianobar; concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili. Modello 107/SM (colore verde) - esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxes - radio - riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.). Modello 107/C (colore blu) - per i concerti di musica classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali. Compilazione del Programma Musicale Il Programma Musicale deve essere compilato e firmato: dall’esercente o organizzatore titolare del Permesso SIAE dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore) da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all’esecuzione. Il titolare del Permesso deve, prima della manifestazione, compilare e firmare la dichiarazione del quadro B del Programma Musicale e consegnarlo, nel numero di esemplari necessario, a chi dirige l’esecuzione musicale per la compilazione delle parti riservate agli esecutori. Se alla manifestazione intervengono più esecutori, il titolare del permesso dovrà consegnare a ciascun direttore delle esecuzioni un programma musicale separato. Il direttore delle esecuzioni musicali (artista solista - capo orchestra - disk jokey) deve: compilare, prima o immediatamente dopo l’esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori (quadro D) e la durata di esecuzione in minuti primi; tenere il Programma Musicale a disposizione nel corso della serata, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE; firmare in modo leggibile il Programma Musicale e indicare in stampatello il proprio nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e, se associato o mandante SIAE, il proprio numero di posizione SIAE (quadro E). Nel caso di intrattenimenti o spettacoli che prevedano sia esecuzioni dal vivo che con strumento meccanico, dovranno essere compilati sia il programma 107/OR o 107/C e sia il programma 107/SM. Nel caso di più intrattenimenti in una stessa giornata, dovrà essere compilato un Programma Musicale distinto per ogni intrattenimento. Nel caso che in una stessa serata si esibiscano più esecutori, ciascuno dovrà compilare un Programma Musicale distinto. Una stessa opera eseguita più volte (bis) deve essere indicata una sola volta sul Programma Musicale, con la sola eccezione delle musiche di scena per spettacoli teatrali. Ogni rigo del quadro D del Programma Musicale che non venga utilizzato deve essere barrato con un tratto di penna. I vari quadri del Programma Musicale devono essere compilati in modo completo con inchiostro nero o blu, a stampatello, avendo cura di segnare una sola lettera in ciascuna casella. Sul Programma Musicale devono essere riportate tutte le opere eseguite, anche se di pubblico dominio. Il Programma Musicale deve essere riconsegnato dal titolare del Permesso all’ Ufficio competente della SIAE, entro il giorno successivo allo spettacolo o intrattenimento. L’Ufficio SIAE rilascerà una ricevuta al titolare del Permesso. Dovranno anche essere restituiti agli Uffici della SIAE tutti i Programmi Musicali rimasti in bianco perché non utilizzati. Assistenza tecnico-musicale Pitagora Che cos’è ? PITAGORA è il Centro di Informazione e Consulenza Musicale della SIAE - Sezione Musica. A chi si rivolge? Agli associati alla Sezione Musica e agli utilizzatori del repertorio. Gli esperti musicali di PITAGORA sono a disposizione di autori, compositori, editori ed organizzatori. Cosa offre? Consulenze per il deposito di brani, elaborazioni, edizioni musicali, notizie sul repertorio tutelato e informazioni su qualsiasi altra questione di carattere tecnico-musicale. Dov'è? PITAGORA si trova presso l'Ufficio Tecnico Musicale della Sezione Musica della SIAE Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma. Come contattarlo? Gli esperti musicali sono a vostra disposizione nei giorni di Mercoledì e Giovedì (dalle 9.30 alle 12.30). Per informazioni telefoniche il numero è 06.5990.591. Potete anche sottoporre i vostri quesiti all'indirizzo e-mail pitagora@siae.it . Rapporto Musica Il Rapporto Musica, pubblicato annualmente, fornisce dati ed informazioni sull’amministrazione del repertorio musicale, la composizione della base associativa, l'andamento degli incassi, l'attività svolta nei confronti dell'emittenza pubblica e privata e i rapporti con le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi degli utilizzatori. FAQ Generali Come comportarsi se le composizioni musicali vengono create insieme da un gruppo o una band musicale? Il diritto d’autore ha natura personale. Debbono quindi iscriversi alla SIAE, individualmente, i componenti del gruppo o della band che abbiano partecipato alla creazione delle opere. Le opere debbono poi essere dichiarate alla Sezione Musica con le modalità ordinarie, indicando singolarmente i nomi delle persone che hanno partecipato alla creazione dell’opera come compositori o autori della musica o del testo. Può essere registrato alla SIAE il nome di una band o di un gruppo musicale? La protezione del nome di una band o di un gruppo musicale non rientra nelle competenze della SIAE. La registrazione come marchio o denominazione, per evitare l’utilizzo da parte di altri, è possibile presso il Ministero dell’Industria e Commercio, Ufficio Marchi e Brevetti. Fino a quando è protetta un’opera e quando invece diviene di dominio pubblico? In base alla legge italiana e anche di quella dell’Unione Europea, un’opera diventa di dominio pubblico, e può quindi essere liberamente utilizzata, dopo 70 anni dalla morte del suo autore. Nel caso di più coautori il calcolo parte dall’anno di morte dell’ultimo superstite. Vi sono pertanto opere il cui autore principale è deceduto da oltre 70 anni ma che sono ancora tutelate perché i coautori o i librettisti non sono ancora di dominio pubblico. Per le opere straniere di Paesi extra unione europea il calcolo può essere più complesso poiché occorre valutare i rapporti giuridici internazionali tra l’Italia e il Paese di origine dell’opera comparando le rispettive legislazioni. Se i miei brani vengono utilizzati all’ estero sono comunque tutelato dalla SIAE? La SIAE ha contratti di rappresentanza con le Società di Autori dei più importanti Paesi, che provvedono, secondo le proprie regole e in base alle proprie tariffe, ad amministrare nei loro territori anche il repertorio tutelato dalla SIAE, assimilando gli associati SIAE ai propri. Così, ad esempio, se un brano depositato alla SIAE viene eseguito durante un concerto in Francia, la Società di autori francese SACEM provvede ad incassare i proventi secondo le proprie tariffe, e, dedotta la propria provvigione, li trasmette alla SIAE per il successivo pagamento agli aventi diritto. Lo stesso avviene se, sempre ad esempio, un brano depositato alla SIAE viene pubblicato su un disco prodotto in Germania; la Società degli autori tedesca GEMA provvede ad incassare i proventi, secondo le proprie tariffe, ed a trasmetterli alla SIAE per il pagamento agli aventi diritto. La SIAE è rappresentata in quasi tutti i Paesi tramite le Società degli autori locali (l’elenco completo delle Società in contatto con la SIAE e dei loro territori è consultabile su questo sito ), in modo da assicurare la tutela delle opere dei propri associati in tutto il mondo. Vorrei avviare una attività di produzione discografica e di edizione musicale: quali rapporti devo instaurare con la SIAE ? Le case discografiche, cioè le aziende produttrici di supporti audio nei diversi formati, sono, dal punto di vista del diritto d'autore, utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Perciò, il produttore discografico deve corrispondere alla SIAE le royalties che spettano agli autori ed editori delle opere riprodotte ed è tenuto ad applicare il contrassegno SIAE sugli esemplari prodotti. Diverso è il ruolo dell'editore musicale che, come proprietario dell'opera in base ai contratti stipulati con gli autori, è uno dei titolari dei diritti e riceve, quindi, le royalties incassate per lo sfruttamento delle opere. L'editore musicale deve essere, comunque, associato alla SIAE (o da essa rappresentato) per poter usufruire del servizio di incasso e distribuzione delle royalties svolto dalla Società. Benché, in genere, la Produzione Discografica e l'Edizione Musicale siano esercitate da soggetti giuridici distinti, anche se spesso collegati o consociati, può darsi il caso di aziende che svolgano, come unico soggetto, ambedue le attività. In questo caso esse hanno rapporti con la SIAE in entrambi i ruoli, da un lato, come utilizzatori tenuti al versamento delle royalty, e dall'altro, come associati beneficiari delle royalty stesse. E’ possibile depositare testi letterari non ancora posti in musica? No. La Sezione Musica accetta in tutela solo opere musicali pronte per la pubblica utilizzazione e quindi completa di musica e testo, se previsto. I soli testi in attesa di essere musicati possono però essere depositati, a solo scopo cautelativo, presso il Servizio Deposito Opere Inedite, con custodia quinquennale del materiale depositato a nome di chi deposita La SIAE tutela le opere musicali anche quando il testo o la musica vengono riprodotti graficamente, ad esempio in libri, riviste, spartiti etc.? No, la riproduzione a stampa o grafica delle opere musicali non rientra nel mandato affidato alla SIAE /Sezione Musica all’atto dell’iscrizione. Pertanto, queste utilizzazioni devono essere autorizzate direttamente dagli aventi diritto (editore dei brani o, in mancanza, autore). Vorrei realizzare un film / documentario/ filmato, inserendo nella colonna sonora alcune musiche di repertorio. Quali sono gli adempimenti necessari? Per poter sincronizzare un’opera musicale preesistente nella colonna sonora di un film, filmato, audiovisivo, corto o lungo metraggio, , ecc., è necessario acquisire preventivamente il permesso cosiddetto di “sincronizzazione”, per la prima fissazione della musica in abbinamento alle immagini e sequenze del filmato. Il permesso deve essere richiesto direttamente agli editori musicali proprietari delle opere oppure, nel caso di opere di proprietà degli autori, al compositore. Le condizioni economiche vengono fissate di volta in volta dagli aventi diritto. Nel caso di opere di dominio pubblico, naturalmente, non sono necessari permessi. Inoltre, è necessario assolvere anche i diritti del produttore discografico, nel caso si faccia uso di una registrazione specifica. Si rammenta che le registrazioni fonografiche sono protette fino a 50 anni dalla data di fabbricazione. Una volta legittimamente realizzato il prodotto audiovisivo, la SIAE provvederà alla riscossione del “compenso separato” spettante agli autori della musica (art. 46 legge 633/1941), per la proiezione pubblica del film o filmato nelle sale. Analogamente la SIAE interverrà a riscuotere il compenso spettante agli aventi diritto della musica per la diffusione televisiva e per la riproduzione su supporti destinati all’ uso privato o al noleggio. Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l’emittente televisiva, il produttore dei supporti. Perché un brano sia tutelato, è necessario che tutti i coautori siano associati alla SIAE? Per poter depositare opere presso la Sezione Musica è necessario che i compositori delle musiche siano associati alla SIAE o ad altra Società di Autori, mentre è consentito che l’autore o gli autori del testo non siano associati. In quest’ipotesi, gli aventi diritto associati alla SIAE dovranno assumersi la responsabilità di quanto dichiarato inviando – insieme al bollettino di dichiarazione dell’opera - il modulo di “liberatoria autori non associati”. E’ invece indispensabile che l’eventuale editore dell’opera sia associato alla SIAE o ad altra Società di Autori. È possibile depositare opere musicali presso gli uffici della SIAE presenti sul territorio? La dichiarazione e il deposito di opere di competenza della Sezione Musica possono essere effettuati direttamente dagli interessati presso gli Sportelli Autori delle Sedi SIAE di Bologna, Cagliari, Milano , Napoli, Palermo e Roma, oltre che presso la Direzione Generale di Roma. Il deposito diretto è il più vantaggioso in termini di tempi tecnici e consente a chi deposita di disporre immediatamente del codice di deposito dell’opera. In alternativa, il deposito può essere effettuato a mezzo posta, indirizzando il plico, completo di tutti i documenti richiesti, alla Sezione Musica della Direzione Generale, Viale della Letteratura 30 — 00144 Roma. Si consiglia di spedire il plico a mezzo raccomandata AR. I tempi di risposta e di restituzione delle ricevute con i codici di repertorio dell’opera sono piuttosto lunghi, potendo variare dai 3 ai 5 mesi. Quanto tempo intercorre tra la ricezione in SIAE dei depositi inviati per posta e la restituzione della cartolina-ricevuta? Il tempo varia a seconda della quantità di documenti inviati dagli associati, ma tutti i bollettini di dichiarazione pervenuti vengono comunque acquisiti nel semestre in cui sono stati trasmessi. Per avere un immediato riscontro dell’avvenuta ricezione dei documenti in SIAE, si suggerisce di inviarli mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Dichiarazione delle opere E’ possibile , in sede di dichiarazione dell’opera, allegare un disco o una registrazione al posto della trascrizione su pentagramma? È obbligatorio il deposito della trascrizione su pentagramma, in forma manoscritta o stampata, con la sola eccezione delle opere di genere sinfonico o da camera e delle opere di musica elettronica o concreta. Per musica elettronica non si deve intendere però la musica composta mediante strumenti elettronici, bensì quel tipo di composizione in cui l’elaborazione elettronica del suono rende problematica o impossibile l’esatta indicazione dell’altezza e della durata delle note. In ogni caso, può essere anche depositato, per maggior cautela dell’associato, un esemplare registrato dell’opera trascritta, in aggiunta alla partitura. Per depositare un’opera è sufficiente trascrivere su pentagramma la parte del solo strumento solista oppure occorre trascrivere tutte le parti strumentali? E’ interesse degli autori depositare un esemplare dell’opera che sia il più completo possibile per l’individuazione dell’opera e dei suoi elementi creativi. Il genere dell’opera può determinare il tipo di spartito che conviene depositare: così per una canzone di musica leggera può essere sufficiente la trascrizione della linea melodica e l’indicazione degli accordi più importanti, mentre un deposito di tale tipo risulterebbe del tutto insufficiente nel caso di un quartetto d’archi. Le musiche scritte per uno spettacolo teatrale devono essere depositate alla Sezione Musica o alla Sezione Drammatica Operette e Rivista (DOR) ? Se le musiche per lo spettacolo teatrale sono "musiche di scena", devono essere depositate alla Sezione Musica. Se invece si tratta di una commedia musicale, di un’operetta o di spettacoli simili in cui la musica è parte integrante del testo teatrale allora l’opera è di carattere drammatico-musicale e deve essere depositata alla Sezione DOR. Come depositare le improvvisazioni musicali? E’ necessaria anche qui la trascrizione integrale su pentagramma? Nel caso delle improvvisazioni si consiglia di trascrivere su pentagramma almeno le parti più identificative e facilmente riproducibili. Programmi musicali Che fare se l’organizzatore della "serata" non consegna i fogli-programma da compilare dicendo che provvederà lui direttamente? Segnalare immediatamente l’accaduto alla SIAE. La compilazione del programma è di competenza dell’artista direttore delle esecuzioni. Come rintracciare i titoli esatti e i nomi dei compositori dei brani da programmare? E’ opportuno che prima della manifestazione musicale l’artista raccolga i dati relativi al repertorio da eseguire, reperibili sugli esemplari dei dischi, degli spartiti, o su pubblicazioni specializzate. Con sufficiente anticipo le informazioni possono essere richieste al Centro di Assistenza Musicale "Pitagora". Cosa succede se sul foglio-programma vengono inseriti brani non eseguiti ovvero non inseriti brani eseguiti? Il programma può essere annullato e l’associato firmatario può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Sono possibili azioni di carattere penale nei casi più gravi.